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FAQ MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19

Di seguito abbiamo riportato, distinte per aree tematiche, le domande più ricorrenti che ci sono state poste in questi giorni in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

MORATORIA FINANZIAMENTI IN ESSERE

1. In cosa consistono le condizioni di moratoria in sostegno delle PMI?

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
• La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
• La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
• La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

2. Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per beneficiare della moratoria dei finanziamenti?

L’impresa, al momento della pubblicazione del decreto (17 marzo), deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata dalla Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

3. A chi va presentata la comunicazione?

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

4. Chi si avvale della sospensione dei mutui, può essere deferito come cattivo pagatore?

No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.

5. Come e quando effettuare la comunicazione alla banca e agli altri intermediari?

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

6. Le operazioni di leasing sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale PMI? Ad esempio nel caso in cui un’impresa abbia la necessità di dotarsi in via immediata di nuovi beni nell’ambito di contratti di leasing già in essere, l’erogazione di nuovi beni può essere intesa come credito aggiuntivo e rientrare nell’ambito di applicazione della garanzia del Fondo?

Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).

7. Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

9. Come può avvenire il rimborso delle rate sospese?

In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.

10. Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

11. La banca può applicare commissioni alle operazioni di moratoria?

La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.

MISURE FISCALI

1. In cosa consiste la sospensione dei Versamenti e come verranno recuperati?

Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse, vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 20 marzo si considerano comunque regolarmente effettuati, senza il pagamento di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

2. Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

3. La sospensione riguarda anche le ritenute d’acconto applicate ai professionisti?

La disapplicazione della ritenuta d’acconto riguarda i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

4. A chi è applicabile il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”?

Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:

  • essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità)

5. Sono presenti incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro

Viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro. Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

6. Quali sono le scadenze degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 compilato e le CU?

Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) sono state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020. Il DL 23/2020 ha ulteriormente prorogato il termine al 30 aprile per le Certificazioni Uniche.

FINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO CON GARANZIA AL 100%

1. Quale documentazione è necessaria per la richiesta dei finanziamenti da 25 mila euro con garanzia statale al 100%?

Per richiedere il prestito garantito fino a 25 mila euro le principali Banche hanno predisposto procedure on line semplificate. Per Intesa e Unicredit è sufficiente inviare alla banca a mezzo PEC i seguenti documenti:

  • Dichiarazioni per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su format banca reperibile sul sito della Banca;
  • Modulo per la richiesta della garanzia al Fondo centrale di garanzia per le PMI (Allegato 4 bis);
  • Copia di un documento di identità;
  • Bilancio/dichiarazione redditi. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, idonea documentazione o autodichiarazione;
  • Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, certificato di attribuzione Partita IVA

2. Quali sono i tempi di erogazione dei finanziamenti da 25 mila euro?

Al riguardo le uniche dichiarazioni ufficiali sono quelle di Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, in un’intervista a Radio24 ha chiarito che «in 72 ore» l’istituto riuscirà a erogare la somma richiesta con la procedura semplificata presente sul sito della Banca. Le tempistiche delle altre Banche non saranno molto diverse.

3. Per i finanziamenti da 25 mila euro è previsto un tasso agevolato?

Come riportato dal Corriere della sera Unicredit, ha dichiarato tassi che vanno da un minimo dello 0%, con scadenza a tre anni e pre-ammortamento di due, fino a un massimo dell’1% per scadenze a 6 anni, Intesa ha indicato tassi tra lo 0,04% e l’1,13% sulle stesse durate. Anche in questo caso è prevedibile che le altre Banche adottino tassi simili.

4. L’accesso ad un finanziamento di 25.000 euro senza garanzia preclude la richiesta ad altri finanziamenti previsti per l’emergenza Covid19?

L’accesso alla Garanzia statale al 100% non preclude l’accesso ad altre agevolazioni, l’importante è che i finanziamenti e le relative garanzie richieste dall’ l’impresa non superino:

  • il plafond sul de minimis (5 milioni di finanziamenti)
  • il 25% del fatturato o il doppio delle spese per il personale

5. Esiste la modulistica unica per la domanda come per i “25.000,00 Euro?

La modulistica può cambiare da Banca a Banca tuttavia Abi ha pubblicato sul proprio sito lo schema esemplificativo per l’accesso ai finanziamenti sotto questa soglia.

6. Al momento che informazioni sono disponibili per i finanziamenti fino a 800.000 euro?

Le imprese con un fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro e fino a 499 dipendenti possono ottenere una garanzia pari al 100%, concessa al 90% dallo Stato e al 10% da un soggetto terzo (es. confidi), su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’azienda, presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19. L’accesso al Fondo di Garanzia delle Pmi è gratuito, mentre viene effettuata una valutazione sul solo profilo economico-finanziario dell’azienda, escludendo invece la valutazione delle informazioni relative all’andamento dei rapporti bancari degli ultimi mesi.

MISURE PER IL LAVORO

1. I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago, (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) sono tra i destinatari dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo? E in caso di risposta affermativa, i 600 euro sono da riconoscere a tutti i soci?

Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.

3. Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?

Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28.

4. Che succede a chi ha un contratto a tempo determinato che scade in queste settimane nel caso in cui non venga rinnovato?

Se a un dipendente con contratto a termine non viene rinnovato il rapporto di lavoro, al lavoratore sarà riconosciuta la Naspi.

5. A chi viene estesa la Cassa integrazione con le nuove misure previste per l’emergenza Covid19?

Con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, la Cassa integrazione in deroga viene estesa per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria. Viene disposta l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate dai datori di lavoro.

6. Come è stato esteso il FIS (fondo integrazione salariale)?

Nel Fondo Integrazione Salariale, che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti, si potrà prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti con l’introduzione di una deroga al limite di tiraggio.

7. Nel caso l’azienda non abbia la liquidità per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori, è possibile ottenere un anticipo?

L’Abi ha siglato una convenzione con Inps e organizzazioni sindacali che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 di ricevere un anticipo della cassa integrazione ordinaria e in deroga, pari a 1.400 euro. Per ottenere le erogazioni, le procedure non richiedono più l’invio di modelli cartacei validati presso sportelli bancari e postali per certificare l’Iban, perché la validità del codice identificativo viene effettuata con sistemi informatici.

Per supporto in merito alle agevolazioni finanziarie puoi scrivere a: finanza.covid@dfv.it

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